Art. 5.

      1. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Giudici delle corti di appello tributarie regionali). - 1. I giudici delle

 

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corti di appello tributarie regionali sono nominati tra:

          a) i giudici tributari di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni di giudice tributario;

          b) i giudici tributari di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 3, che hanno svolto per almeno tre anni le funzioni di giudice tributario;

          c) i giudici tributari di cui alle lettere c), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 3, che hanno svolto per almeno quattro anni le funzioni di giudice tributario.

      2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria tiene conto, per la nomina a giudice delle corti di appello tributarie regionali, degli anni di esercizio delle funzioni di giudice tributario, nonché della laboriosità, capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle funzioni, sulla base di criteri obiettivi formulati dallo stesso Consiglio».